Nel lontano 2009, l’allora CNIPA, ieri DigitPA, oggi AgID, nella sua pubblicazione “Guida alla Firma Digitale”, stabiliva, con tanto di testo in rosso, che:

    “in nessun caso è possibile ottenere un dispositivo di firma digitale senza incontrarsi personalmente con il certificatore, o suo incaricato, che avrà l’obbligo di richiedere un documento di riconoscimento in corso di validità per verificare l’identità del richiedente”.

    Cap. 12. Dove e come dotarsi di firma digitale – CNIPA – Guida alla Firma Digitale (2009)

    Il CNIPA stabiliva in modo perentorio che “un tale evento costituirebbe una grave violazione dei requisiti operativi inerenti la sicurezza da segnalare rapidamente al CNIPA/DigitPA che, in qualità di ente governativo preposto alla vigilanza, potrà intraprendere le azioni del caso”. Parafrasando e traducendo Henry Ford (You can have any colour, as long as it’s black!) fino a ieri si poteva procedere a qualsivoglia tipo di riconoscimento l’importante è che fosse de visu.

    Da oggi, al de visu esiste una alternativa remota: il “de webcam“.

    InfoCert, Autorità di Certificazione accreditata, annuncia in questi giorni la possibilità di ottenere la Firma Digitale senza spostamenti, a Km 0!

    Con il Riconoscimento Web, oggi è già possibile richiedere ed ottenere la firma digitale senza muoversi da casa o dal proprio ufficio, con la stessa sicurezza garantita dal riconoscimento tradizionale, de visu. Il processo di Riconoscimento Web è in fase di brevetto (così annuncia il sito InfoCert), ed ha ricevuto l’approvazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA) e parere favorevole da parte del Garante per la Protezione dei dati Personali.

    I prerequisiti per il rilascio della Firma Digitale con riconoscimento Webcam sono:

    1. computer con collegamento ad internet;
    2. webcam (almeno 1200 x 800) installata e provata almeno una volta;
    3. audio e microfono;
    4. software Adobe Flash Player installato
    5. ad ulteriore garanzia del successo dell’operazione si consiglia, in via preventiva, di eseguire la scansione del documento di identità (valido, ndr.) e tenerlo a disposizione del PC dove verrà effettuato il collegamento.

    A pagamento avvenuto, sarà necessario compilare il form di prenotazione per la sessione in videoconferenza con l’operatore InfoCert, che effettuerà il riconoscimento. Una volta completato il riconoscimento, verranno spediti i certificati di firma direttamente all’indirizzo fisico indicato e sul dispositivo scelto, che allo stato attuale sono solo smart card o business key.

    Rifacendosi a quanto affermato da Danilo Cattaneo, Direttore Generale di InfoCert, che “intravede una esisgenza di semplificazione alla base della evoluzione della normativa in tema di firma elettronica”, in linea, aggiungiamo noi, con uno sviluppo IT sempre più “fra le nuvole” (leggasi Cloud), sia che si parli di identificazione, o che si parli di strumento di firma digitale, la remotizzaizione/centralizzazione sta rendendo l’utilizzo e la diffuzione della firma digitale ancora più semplice ed usabile.

    Da qui a poco, il passo credo sarà molto breve, per potersi dotare di una firma digitale in tempi rapidissimi e senza dover aspettare i tempi postali di consegna per ricevere dispositivi di firma hardware, associando riconoscimento da remoto a firma digitale remota.

    ADDENDUM

    Su segnalazione della Certification Authority Namirial segnaliamo che anche Namirial dispone del servizio di identificaizone via webcam e Skype, così come riportato a pagina 27 del suo “Manuale Operativo – Firma Digitale e Marca Temporale

    Namirial nel suo manuale specifica che i dati di registrazione, costituiti da file audio video e metadati strutturati in formato elettronico, vengono conservati in forma protetta per una durata ventennale, presso il Certificatore. Tale procedura in uso soddisfa quanto richiesto dall’art.32, comma 3, lettera a) del CAD.

    Art. 32.
    Obblighi del titolare e del certificatore
    […]
    3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell’articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:
    a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
    […]