Dopo cinque lunghissimi anni è finalmente “apparso” ieri in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 118 del 22-5-2013) il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche (ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213vedi qui di seguito, della legge Finanziaria 2008 del 24 dicembre 2007, n. 244).

    comma 209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione,la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    comma 210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

    comma 211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

    comma 212. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 é individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

    a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
    b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

    comma 213. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite:

    a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
    b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita`di integrazione con il Sistema di interscambio;
    c) le linee guida per l’adeguamentodelle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
    d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
    e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attivita` informatiche necessarie all’assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
    f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;
    g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilita di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica

    Dixitque Deus fiat lux et lux facta est!