L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comunicato nel suo bollettino settimanale n. 15 del 22 aprile 2013, di aver sanzionato con € 15.000 la società IT Working S.r.l. per pratica commerciale scorretta posta in essere dalla medesima, consistente nell’aver diffuso informazioni ingannevoli nell’ambito della campagna pubblicitaria incentrata sulla “firma elettronica avanzata” (FEA). Nello specifico, i messaggi diffusi a mezzo stampa dal mese di agosto 2012 al mese di gennaio 2013, pubblicizzano la possibilità di dematerializzare completamente i documenti attraverso la c.d. firma elettronica avanzata, fattispecie introdotta nel nostro ordinamento con l’ultima modifica al CAD – Codice Amministrazione Digitale, ma che ahimè ancora non esiste in concreto a causa della mancata approvazione delle regole tecniche in via (scandalosamente da ormai più di due lunghissimi anni!!!) di approvazione, e di cui ad oggi esiste solo una verosimile Bozza D.P.C.M. xx mmmm 2011.

    La comunicazione pubblicitaria ingannevole, segnalata all’Autorità dalla Agenzia per l’Italia Digitale, recita:

    “La Firma Grafometrica, un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata (FEA), consente di dematerializzare completamente i documenti. La soluzione ITWorking permette di firmare su un tablet un documento digitale, con pieno valore legale, con una speciale penna come se fosse di carta: così il documento, nasce e rimane digitale. Alcuni dei documenti che possono essere dematerializzati attraverso il processo di Firma Elettronica Avanzata: dichiarazioni dei redditi, contratti, informative privacy, contabili di cassa, polizze, deleghe, documenti di accompagnamento, ecc”.

    Comunicazione pubblicitaria della società IT Working S.r.l. nell’inserto “Norme e tributi” n. 237 del quotidiano Il Sole24ore del 28 agosto 2012

    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto la pratica commerciale scorretta sulla base delle seguenti considerazioni:

    • la pratica commerciale in esame è tale da indurre in errore il consumatore, facendogli assumere una decisione di natura economica che altrimenti non avrebbe adottato, tenuto conto che il consumatore medio può essere spinto a ritenere, sulla base del contenuto dell’inserto “Norme e tributi” del quotidiano il Sole 24 Ore, che il sistema della firma elettronica avanzata ovvero dalla “firma grafometrica” sia immediatamente utilizzabile anche nelle more dell’emanazione delle prescritte regole tecniche;
    • la condotta posta in essere deve ritenersi idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche ed ai vantaggi del servizio pubblicizzato nei messaggi in esame, tenuto conto del fatto che questi omettono di riportare informazioni rilevanti per consentire ai destinatari una scelta consapevole;
    • la condotta così posta in essere non appare conforme alla diligenza professionale che incombe ad una società che opera nel settore di riferimento. Non si riscontra infatti, da parte della società il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità della stessa ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento all’adozione di tutte le cautele necessarie a evitare il verificarsi del fenomeno di messaggi non trasparenti nell’ambito della pubblicità presente sugli inserti dei giornali quotidiani;
    • la società IT Working avrebbe omesso di indicare i reali limiti di estensione ed applicabilità dell’offerta reclamizzata. Il professionista non ha infatti inserito nei suoi messaggi alcun tipo di avvertenza e/o indicazione in merito alla circostanza che, non essendo state ancora emanate le regole tecniche di cui all’art. 20, comma 3 del Decreto Legislativo n. 235/10, la firma elettronica avanzata e nello specifico la firma grafometrica, pubblicizzata come immediatamente utilizzabile, allo stato, sono istituti giuridici che ancora non possono trovare applicazione e conseguentemente il relativo software di conservazione sostitutiva, offerto dalla società IT Working S.r.l. di fatto non garantisce le finalità di dematerializzazione dei documenti per il quale viene pubblicizzato e venduto.

    Purtroppo, nelle more della pubblicazione delle regole tecniche, si è assitito ad un fiorire di proposte dalla “dematerilizzazione facile 3×2″, che molto, troppo spesso, hanno cavalcato l’onda del “manca poco alla pubblicazione”, per vendere (rifilare?) la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Il miraggio della dematerilizzazione facile, e a portata di firma elettronica avanzata, magari un po’ biometrica su tavoletta grafica, “inganna”, o rischia di ingannare il consumatore facendogli ritenere che tale obiettivo possa essere immediatamente conseguito tramite l’acquisto di software dai “facili utilizzi (costumi?)”, ma purtroppo così non è, e a nulla vale prendersela con chi ha diligentemente vigilato (Agenzia per l’Italia Digitale) e con chi ha sanzionato una “pratica commerciale scorretta, contraria alla diligenza professionale, falsa, o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta (art. 20 DL 206/05)”.

    Come avemmo modo di scrivere nel post Giuristi del sole control, filosofi del PKCS#7 e venditori di caffè, spesso, la preoccupazione di molti che devono iniziare a valutare l’impiego di “vecchie e nuove” soluzioni di firma digitale, è quella di sentirsi rassicurati, non solo sul fronte della tecnologia, ma sopratutto su quello della normativa, che continua ad evolvere e che richiede a volte più di uno sforzo di interprertazione. La continua evoluzione tecnico/normativa richiede chiarimenti, precisazioni, rassicurazioni e non ultime interpretazioni precise ed autorevoli (leggasi pareri, segnalazioni e azioni di vigilanza), che mal si combinano, lo ribadiamo una volta di più, con il processo di “depauperamento” in fieri degli organismi di supporto tecnico/normativo. In passato evidenziammo il problema che chi dovrebbe fare chiarezza è “poco visibile”, sprovvisto, oggi come oggi, della necessaria forza e presenza sui media e sui mercati per far sentire la sua voce, ma ciò nonostante i giusti riferimenti (Agenzia per l’Italia Digitale ex DigitPA e OCSI – Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica) per chiarirsi le idee su cosa è “buono” e su cosa “no buono” (o non del tutto) sono sempre disponibili e al loro posto.

    Possiamo tirare un respiro di sollievo e rilassarci …