Quanti di noi lasciano la propria carta di credito, o Bancomat, in mano ad altri? Pochi, se non addirittura pochissimi. Quanti di noi lasciano le proprie credenziali di firma (smart card, “busines key”, PIN, ecc.) in mano a terzi? Tanti, se non quasi tutti. Per una “prova del 9” sul tema chiediamoci dove, o meglio presso chi, sono gli oltre 3,7 milioni di firme digitali dei rappresentati delle imprese, utili al deposito telematico obbligatorio dei bilanci alle Camere di Commercio.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 483 Codice Penale
E’ di questi giorni la decisione n. 10200 del 14 marzo 2011 della Corte Suprema di Cassazione quinta sezione penale, che annulla la sentenza impugnata limitatamente al falso concernente il rilascio della autorizzazione all’uso della cd. firma digitale, con rinvio al Tribunale di Pavia per nuovo esame. Cosa è successo? Senza addentrarsi troppo nella analisi tecnica della sentenza i fatti possono così riassumersi: una “banda di onesti” nomina, a sua insaputa, come rappresentante legale della società “XYZ Srl” il signor “Pippo”, per il quale viene richiesta, ed ottenuta, presso la competente Camera di Commercio la firma digitale, con cui presumibilmente (nella sentenza non se ne fa menzione) l’inconsapevole amministratore “Pippo” avrà firmato digitalmente i bilanci annuali della “XYZ Srl” per il deposito telematico obbligatorio presso la competente Camera di Commercio.
“Pippo” venuto a conoscenza della falsificazione della firma digitale, si era recato presso la guardia di Finanza dichiarando di non conoscere la società “XYZ Srl”, di non esserne legale rappresentante e di non aver preso parte alla gestione della stessa.
La Corte di Cassazione annulla la decisione del competente Tribunale di Pavia, che aveva escluso la possibilità di procedere contro la “banda degli onesti”, perché “Pippo” non aveva sporto querela. La Cassazione si spinge oltre, invitando a prendere in considerazione anche l’iter amministrativo susseguente alla richiesta avanzata dal privato (dal fantomatico “Pippo”), tema questo non espressamente compreso nella contestazione, dove si potrebbe pervenire all’accertamento di ulteriori violazioni, riconducibili alla ipotesi normativa di cui agli artt.48-479 CP., ovvero dell’art. 480 CP., restando da verificare la eventuale induzione in errore del pubblico ufficiale, nella formazione dell’atto falso.
L’invito fatto dalla Corte sarà rivolto anche a verificare se l’attività di identificazione de visu sia stata fatta nel rispetto dei dettami DigitPA?
A tal fine è utile rilevare che DigitPA, con tanto di testo evidenziato in rosso, ricorda che:
“in nessun caso è possibile ottenere un dispositivo di firma digitale senza incontrarsi personalmente con il certificatore, o suo incaricato, che avrà l’obbligo di richiedere un documento di riconoscimento in corso di validità per verificare l’identità del richiedente”.
Cap. 12. Dove e come dotarsi di firma digitale – CNIPA – Guida alla Firma Digitale (2009)
Oltre a ricordare che “un tale evento costituirebbe una grave violazione dei requisiti operativi inerenti la sicurezza da segnalare rapidamente a DigitPA che, in qualità di ente governativo preposto alla vigilanza, potrà intraprendere le azioni del caso”, nel caso specifico trattato potrebbe verificarsi anche l’ipotesi di reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, così come menzionato nel succitato art. 480 CP, di seguito riportato.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 480 Codice Penale
Si capisce, questa è la famosa fontana di Trevi, appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Pemette? Cavaliere Ufficiale Antonio Trevi!
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