Le recenti modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, che entreranno in vigore dal prossimo 25 gennaio, hanno introdotto una nuova ed ulteriore tipologia di firma: la firma elettronica avanzata.

    q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
    Capo I – Sezione I – Art.1 del CAD – Testo vigente
    La firma elettronica avanzata recepisce la definizione della medesima presente nella Direttiva 1999/93/CE relativa al quadro comunitario per le firme elettroniche.
    La definizione è abbastanza neutra rispetto alla tecnologia, ma rispetto al valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma elettronica, il CAD conferma che il medesimo è liberamente valutabile in sede di giudizio (dal giudice, ndr.), tenendo conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e non modificabilità.
    Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata, o digitale, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.
    L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

    La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).

    Art. 2702 Codice Civile – Efficacia della scrittura privata
    2-bis. […] le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

    Capo II – Sezione I – Art.21 del CAD – Testo vigente

    Per sapere come dovrà essere fatto il summenzionato dispositivo di firma bisognerà attendere l'”acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA” (Capo VII – Regole tecniche Art. 71 del CAD – Testo vigente) che si sostanzierà nell’elaborazione delle nuove regole tecniche entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo CAD. Fino a quella data “le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino alla adozione” … delle nuove, in altre parole nulla cambia.
    In un ottica di sempre più crescente (e anche pressante) spinta verso una interoperabilità europea, è facile immaginare che DigitPA, nel definire i requisiti che dovrà avere il dispositivo di firma per apporre firme elettroniche avanzate, si ispirerà alla  Direttiva 1999/93/CE che recita:
    Articolo 3 par.4
    Accesso al mercato

    La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all’allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri (in Italia l‘OCSI, ndr.).
    Ci sarà da chiedersi se l’iPad su cui Obama ha apposto la sua firma, o altri dispositivi, potranno essere , o sono già da considerarsi adeguati per la firma elettronica avanzata.

    Il dibattito è aperto …